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Aprile 9, 2008

Danno materiale, ossia il risarcimento, al prezzo di mercato, delle spese sostenute.

Danno biologico, vale a dire quelle lesioni all’integrità fisica e psichica, che prescindano la capacità di produrre reddito da parte del danneggiato. Nel danno biologico rientrano altresì il danno estetico, alla vita di relazione, alla sfera sessuale e la riduzione della capacità lavorativa.

Danno morale: sofferenza psichica, ansia, patema d’animo. Il danno morale può essere riconosciuto solo se il fatto costituisce un illecito dal punto di vista penale e se viene appurata la responsabilità penale dell’autore.

Danno esistenziale, definito come “lesione del diritto del libero dispiegarsi dell’espressione della personalità”. E’ previsto per questa tipologia di danno un risarcimento con funzione compensativa, non esistendo parametri oggettivi ed una scala gerarchica dei valori.

Diritto di risarcimento degli eredi al danno di morte, che riguarda le lesioni della vittima avvenute nel lasso di tempo precedente alla morte. Le lesioni dell’integrità psico fisica con esito mortale sono ritenute risarcibili agli eredi, se sussiste un “apprezzabile lasso di tempo”, ossia il tempo che intercorre tra la produzione di lesioni e la morte.

Riduzione della capacità lavorativa, danni alla vita di relazione, ansia e patema d’animo. Insonnia, fobie portate all’estremo. Il fatto che l’abbiamo torturato “nell’apprezzabile lasso di tempo” e poi fatto a pezzi. Per capire, per arrivare alla verità. E il dolore. Costante, persistente, pulsante dolore.

È dover dimostrare l’ovvio che rende tutto così pesante.